Fatture “a cavallo d’anno”: Detrazione dell’Iva e Deducibilità dei Costi

Le fatture c.d. “a cavallo d’anno”, sono disciplinate in modo differente rispetto a tutti i documenti fiscali ricevuti, invece, durante il corso dell’anno.
Ad esempio, per le fatture passive relative ad acquisti effettuati al 2023, se ricevute e registrate nell’anno 2024, l’IVA potrà essere detratta solamente nel 2024.
Per imputare correttamente in bilancio tanto le fatture emesse quanto quelle ricevute, va verificata al 31 dicembre la loro effettiva ricezione o il loro invio.

Il presupposto da cui partire, a seguito delle modifiche all’ex articolo 14 del DL 119/2018, è l’articolo 1 del DPR 100/98. Tale articolo impone che per le fatture a cavallo d’anno non si possa applicare la regola generale che permette la detrazione per i documenti d’acquisto ricevuti e registrati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

La data di ricezione ricopre, dunque, un ruolo fondamentale. E allora, nel caso delle fatture a cavallo d’anno, il diritto alla detrazione dell’IVA può essere esercitato solamente per l’anno in cui avviene il reale ricevimento della fattura.
Così, anche per la deduzione del costo, la discriminante è la data di ricezione della fattura.

La norma alla base della detrazione dell’IVA, l’art. 19 del D.P.R. n. 633/72, al comma 1 dispone i criteri per la detrazione dell’Iva:

“Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.”
Da ciò si evince che tale diritto alla detraibilità dell’IVA nasce nel momento in cui l’imposta diviene contemporaneamente esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
La premessa fondamentale è l’esigibilità dell’IVA, che si determina:

  • all’atto del pagamento del corrispettivo spettante, nel caso di prestazione di servizi;
  • alla stipula del contratto, nel caso di vendita di beni immobili;
  • al momento della consegna, nel caso di beni mobili.

Secondo il comma 1 dell’articolo 25 del D.P.R. numero 633/72, è permessa la detrazione dell’IVA solo dopo aver annotato la relativa fattura nel registro IVA acquisti. Testualmente è, infatti, riportato che:

“Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a

norma del secondo comma dell’articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.
Si evince che le fatture vanno così riportate all’interno del registro IVA acquisti:

  • prima della LIPE, in cui si esercita il diritto alla detrazione di questa imposta;
  • al più tardi, entro la scadenza della presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura in oggetto.

Come dettato dal comma 1 dell’articolo 1 del D.P.R. 100/98, per le fatture in corso, il diritto alla detrazione è permesso con riferimento alla liquidazione, nella quale è maturato il contestuale presupposto per l’esigibilità. Questo purché, però, il documento di acquisto sia stato ricevuto e registrato nel rispettivo libro acquisti, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.

E’ importante precisare che, per “ricezione di una fattura elettronica” s’intende il momento in cui il Sistema di Interscambio (SDI) ha consegnato la fattura al destinatario. È necessario fare due debite precisazioni:

  • Nel caso in cui il soggetto ricevente faccia uso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), sarà considerato valido, come data della ricezione, il momento del deposito del File XML nella casella PEC.
  • Nel caso la fattura fosse nella sezione “Messe a disposizione” nell’area riservata di “Fatture e Corrispettivi” sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la ricezione coinciderà con il momento della presa in visione del file.

Ad esempio, in relazione alla detrazione dell’IVA per una fattura ricevuta e registrata il 15 Settembre, relativa ad un acquisto consegnato il 24 Agosto, l’IVA confluirà nella LIPE del mese di agosto e andrà versata entro il 16 Settembre.

Questa stessa regola non vale, però, per i documenti ricevuti a cavallo d’anno, cioè per quelle fatture che si riferiscono a merce consegnata o prestazioni effettuate in un determinato anno, ma ricevute nell’anno successivo. In questo caso, infatti, l’IVA sarà detraibile nell’anno di ricevimento della fattura.

Quindi la regola di base vigente afferma che: l’acquirente può riportare come credito l’IVA addebitatagli nella fattura ricevuta, inserendola nella LIPE del periodo in cui l’operazione si considera effettuata (e perciò nel periodo in cui anche l’imposta diviene esigibile al venditore). La condizione necessaria perché tutto questo si verifichi, è che la fattura deve essere stata recepita e registrata entro il 15 del mese successivo.

Questo diritto non è concesso per le operazioni effettuate nell’anno d’imposta attuale, qualora la fattura venga ricevuta soltanto in quello successivo.
In questo caso il diritto alla detrazione dell’IVA può essere esercitato solamente nell’anno di ricevimento della fattura, cioè quello successivo.

Per comprendere al meglio le varie fattispecie, si possono portare diversi esempi, tenendo ben presente che queste disposizioni non cambiano nel caso in cui la fattura ricevuta sia una fattura differita:

  1. Data Fattura: 30/12/2023 – Ricezione SDI: 30/12/2023 – Iscrizione Reg.IVA: 31/12/2023.

Qualora le imprese ricevano dai propri fornitori fatture negli ultimi giorni del 2023, la rilevazione IVA e la relativa detrazione potrà legittimamente avvenire a dicembre 2023, o comunque nel quarto trimestre del 2023.

  • Data Fattura: 31/12/2023 – Ricezione SDI: 02/01/2024 – Iscrizione Reg.IVA: 02/01/2024

In questo caso la detrazione IVA sarà consentita nel mese di gennaio 2024, o comunque nel primo trimestre del 2024.

  • Data Fattura: 31/12/2023 – Ricezione SDI: 31/12/2023 – Iscrizione Reg.IVA: 02/01/2024

Poichè la fattura è stata sì ricevuta, ma non annotata entro il mese di dicembre 2023, la detrazione IVA non avviene nel mese di dicembre, ma neppure in quello di gennaio 2024. È in questa circostanza che si verifica la preclusione valevole per le fatture a cavallo d’anno.
L’unica possibilità di godere della detrazione IVA consiste nel registrare la fattura tardiva nell’apposito registro sezionale ed esercitare così il diritto alla detrazione d’imposta nella Dichiarazione IVA annuale del 2023. Per la precisione, con il termine “sezionale” s’intende un registro che contenga documenti della stessa tipologia documentale e che si riferiscono allo stesso periodo di imposta.

La fatturazione elettronica ha un evidente effetto sia sulla detrazione dell’IVA che sull’imputazione di costi e ricavi.
In particolare, lo ha per quei soggetti che aderiscono alla Contabilità Semplificata, cioè coloro che hanno optato per il criterio delle registrazioni previsto dall’articolo 18 comma 5 del D.P.R. 600/73 (Nuova Contabilità Semplificata per Cassa). Secondo tale articolo, per le imposte dirette vige il criterio di cassa, cosicché costi e ricavi si considerano pagati e incassati al momento della registrazione della fattura.

Perciò saranno deducibili dal reddito 2023 solo quei costi le cui fatture sono state annotate nel registro IVA entro il 31/12/2023. Invece, le fatture datate 2023, ma ricevute dallo SDI ed annotate nel registro IVA solo nel 2024, parteciperanno alla determinazione del reddito nel 2024.

Si può anche verificare che, una fattura datata 30/12/2023 sia ricevuta attraverso la piattaforma elettronica SDI al 31/12/2023 e che venga volutamente registrata a gennaio 2024, o perché nel 2023 il reddito sia stato particolarmente basso o perché nel 2024 vi saranno meno costi. Anche in questo caso, il contribuente deve annotare la fattura nell’apposito registro sezionale IVA, per poi poter usufruire della detrazione dell’imposta nella Dichiarazione IVA annuale.

Con l’articolo 7 della Legge delega per la riforma fiscale, n.111 del 9 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 189 del 14 agosto 2023, il legislatore ha tentato di porre un rimedio alla stortura normativa in materia di esercizio del diritto di detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti, nel caso di fatture a cavallo d’anno. Però, per l’attuazione dei principi stabiliti nella delega, l’esecutivo ha a disposizione almeno 24 mesi, perciò non è stata apportata ancora nessuna modifica e per il 2023 /2024 la gestione delle fatture a cavallo d’anno resterà del tutto invariata.

Inoltre, visto che la data di ricezione della fattura ha assunto la massima importanza da parte del Sistema di Interscambio (SDI) e non solo per la detrazione IVA, ma anche per i contribuenti in semplificata e per le imposte dirette, vista la prossimità della data del 31/12/2023, sarebbe opportuno sollecitare l’emissione dei documenti fiscali ai propri fornitori, specialmente nel caso in cui l’importo dell’IVA da dedurre o detrarre sia rilevante. In questo modo la fattura può essere trasmessa entro l’anno dallo SDI ed il costo essere recuperabile già nel 2023.

È anche di fondamentale importanza controllare nel portale On-line dell’Agenzia delle Entrate, alla voce “Fatture e Corrispettivi”, nella relativa schermata, la sezione delle “Fatture messe a disposizione”, dove si

trovano le fatture che per cause tecniche non sono state consegnate dallo SDI. Infatti, per questi documenti, la data di ricezione è rappresentata dal momento della presa in visione del file da parte dell’acquirente.

F.R.

Posted on 28 Dicembre 2023 in Contabilità

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