La Valutazione Dei Crediti Commerciali

In base al principio stabilito dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC 15), i crediti costituiscono il diritto ad esigere un determinato ammontare, sia esso una disponibilità liquida, un bene o un servizio, ad una data scadenza, da clienti o da altri soggetti.
Lo stesso principio contabile (OIC 15), riprendendo quanto disciplinato dall’articolo 2426 del Codice Civile, prosegue affermando che i crediti vanno iscritti in bilancio al valore di presumibile realizzo, partendo dal loro valore nominale, al netto di eventuali rettifiche dovute a svalutazioni quali, ad esempio, perdite per inesigibilità, resi e rettifiche di fatturazione, sconti ed abbuoni, interessi non maturati ed altre cause.
Infatti, in tema di criteri di valutazione, l’articolo 2426 del c.c., al 1° comma, afferma che:

 “..i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzazione.”, ovvero il valore nominale al netto delle svalutazioni per rischi di insolvenza dei debitori.
I crediti sono valutati al “costo ammortizzato”, inteso come “valore di presumibile realizzo” ossia l’importo che verosimilmente verrà incassato.
Tale importo può essere così determinato: 

  • Il valore nominale del credito, al netto dei crediti sicuramente inesigibili e quindi stralciati,
  • a cui va sottratta, prima, una svalutazione specifica (Fondo svalutazione crediti), generando così valore di presunto realizzo specifico,
  •  a cui andrà sottratta, ancora, una svalutazione generica calcolata come percentuale sul valore di presunto realizzo specifico (Fondo rischi su crediti).

Così facendo si ottiene il valore di presumibile realizzo.

Possono essere svalutati solo i crediti commerciali, cioè quelli che derivano da operazioni di compravendita; non si procede, invece, a svalutare i crediti di natura finanziaria.
La svalutazione avviene per lo più in fase di scritture di assestamento.
Il c.c. parla di costo ammortizzato, concetto ribadito anche negli IAS/IFRS, a livello internazionale.
Alla voce “finanziamenti e crediti” nel portafoglio, i crediti possono essere collocati tra:

  1. I titoli di debito, ordinati e subordinati;
  2. Gli strumenti junior di cartolarizzazioni ;
  3. I crediti di qualunque tipo verso la clientela;
  4. I crediti di qualunque tipo verso le banche.

Secondo IAS/IFRS, la misurazione iniziale del valore dei crediti sarà costituita dal fair value più i costi di transazione.
Normalmente il fair value corrisponde al prezzo della transazione, qualora questa avvenga al prezzo di mercato; altrimenti, occorre iscrivere un valore diverso, legato alle condizioni di mercato, con immediata iscrizione a Conto Economico della plusvalenza o minusvalenza emersa da questa differenza.
Il costo ammortizzato è il valore che è stato attribuito al credito al momento della rilevazione iniziale (ovvero il fair value più i costi di transazione) al netto dei rimborsi di capitale, ma aumentato o diminuito dall’ammortamento della differenza tra il valore iniziale e il valore a scadenza, che viene attribuito ai vari esercizi a conto economico, applicando un tasso di interesse effettivo, cioè quello che adegua i valori attuali dei futuri incassi al valore contabile.
 Il criterio generale di valutazione dei crediti e debiti previsto dal c.c., quindi, è quello del costo ammortizzato:

“..i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo.”.
La determinazione del costo ammortizzato risulta perciò da questi fattori:

  • valore di rilevazione iniziale (fair value),
  •  a cui si sottraggono i rimborsi già percepiti del credito, più o meno (+/-) le quote d’ammortamento, (cioè la differenza tra il valore iniziale e il valore a scadenza),
  •  a cui si sottraggono le svalutazioni da operare a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità.

Dato che i crediti sono legati direttamente all’esigibilità o meno del debitore, il documento OIC 15 sottolinea l’importanza di tenere un’aggiornata lista di anzianità dei crediti scaduti che permette alle aziende di effettuare valutazioni sul rischio di inesigibilità.

Il compito del Revisore

Per le procedure di revisione dei crediti commerciali si fa riferimento alle asserzioni di completezza, cioè tutti i crediti devono essere riportati in bilancio, di esistenza cioè tali crediti in bilancio devono chiaramente esistere e di valutazione che deve essere al valore di presumibile realizzo.
Tali richieste si esaudiscono attraverso varie modalità, quali:

  • le conferme esterne,
  •  l’analisi delle note di credito,
  •  il cut-off,
  •  la valutazione degli stessi crediti.

In caso di revisione, nell’area dei crediti commerciali, la principale procedura di validità utilizzata è il ricorso alle conferme esterne, che avviene attraverso la cosiddetta circolarizzazione dei clienti, cioè tramite una richiesta di conferma scritta dei crediti.
Con questa procedura di revisione si chiede, quindi, ai debitori stessi dell’azienda revisionata (tramite l’utilizzo di metodi di campionamento statistico) la conferma del saldo risultante dai dati contabili a una certa data. Può essere richiesta semplicemente una conferma “in bianco”, cioè la conferma dell’esistenza di un debito, pur senza indicarne l’importo, al fine di ridurre il rischio che il destinatario possa rispondere alla richiesta di conferma senza verificare che le informazioni siano corrette.
Si ricorre, poi, all’analisi delle note di credito per verificare che quelle emesse nei confronti dei clienti siano registrate per competenza. In questa fase si analizzano le note di credito registrate in seguito alla chiusura del bilancio, portando come controprova elementi probativi (ad es. fattura attiva e/o documento di trasporto relativi alla nota credito), che attestino la contabilizzazione della nota di credito nel corretto periodo di competenza.
Invece, il test di cut-off sulle vendite ha l’obiettivo di verificare che le vendite vengano correttamente registrate per competenza. Il cut-off viene svolto analizzando le vendite registrate a ridosso della data di chiusura del bilancio ed ottenendo elementi probativi (ad es. documento di trasporto) che attestino la contabilizzazione del ricavo e del credito verso il cliente al momento del passaggio di proprietà della merce.
Solo l’ultima procedura di revisione nell’area crediti è data dalla valutazione degli stessi, sapendo che i principi contabili richiedono che i crediti siano esposti al valore di presumibile realizzo. Pertanto bisognerà considerare le eventuali perdite per inesigibilità di un credito, già manifestatesi alla data di chiusura dell’esercizio e quelle che sia ragionevolmente possibile prevedere che si manifestino in futuro.
Infatti, l’obiettivo del revisore è quello di valutare la congruità del credito, non quello di valutare l’opportunità o meno di iscriverlo.

A livello operativo, il revisore si trova ad analizzare le schede contabili del fondo svalutazione crediti e del conto perdite su crediti, confrontandole con il bilancio per poter ricostruire la movimentazione dell’esercizio e la composizione della voce.
Successivamente, è necessario ottenere l’ageing clienti, cioè un prospetto che, per ogni cliente, illustra la suddivisione del saldo in diverse fasce temporali per indicare da quanto è scaduto il credito. E‘ chiaramente uno strumento preventivo, che vuole identificare i crediti che possono essere problematici ma che ancora non possono essere inclusi nel fondo svalutazione crediti o, qualora fossero riportati nel fondo, per giustificare questa loro iscrizione nello stesso.
Una volta appurata la sua validità, l’ageing va rapportato con i dati in contabilità. Si procede con un’attenta selezione ed analisi degli importi, basandosi non solo sulla fascia di scadenza o sull’importo, ma anche sulla conoscenza del cliente e del suo business (ad es. una società che lavora con la Pubblica Amministrazione potrà avere uno scaduto di crediti elevato, ma non per questo da svalutare). Una volta individuate le posizioni potenzialmente critiche, andranno esaminate con la società , cercando di ottenere spiegazioni e documenti plausibili.
Successivamente, individuate le posizioni più significative per importi o caratteristiche, occorre approfondire la documentazione che giustifichi la loro presenza  nel fondo. E’ opportuno, inoltre, ricevere conferma esterna anche dal legale che si occupa del recupero crediti per conto della società, attraverso  un elenco di tutte le pratiche in corso, dal quale risultino il nominativo del cliente, l’importo del credito e la descrizione dello stato della pratica.

Per la verifica della congruità del fondo svalutazione crediti si fa riferimento al principio di revisione ISA Italia n. 540 “Revisione delle stime contabili, incluse le stime contabili del fair value e della relativa informativa“. Nel dettaglio, per la verifica della congruità del fondo svalutazione crediti, il revisore legale deve individuare i crediti in contenzioso e valutare il relativo accantonamento.

F.R.

Posted on 23 Settembre 2023 in Contabilità

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