Nel sistema tributario italiano, gli acconti d’imposta rappresentano una parte delle imposte che il contribuente versa in via anticipata rispetto al momento in cui l’imposta stessa diviene effettivamente dovuta.
In altre parole, attraverso il meccanismo del cosiddetto “saldo-acconto”, ogni anno si procede a versare:
- il saldo relativo all’imposta dovuta per l’esercizio precedente;
- e, contestualmente, un acconto riferito all’imposta che maturerà nell’esercizio in corso.
L’acconto costituisce quindi un pagamento anticipato delle principali imposte dirette e indirette (IRPEF, IRES, IRAP, imposta sostitutiva per i forfettari e IVA), calcolato sulla base delle imposte dovute nell’anno precedente.
La gestione corretta degli acconti non è un semplice adempimento amministrativo, ma un aspetto fondamentale della pianificazione finanziaria e contabile di imprese, professionisti e società, in quanto incide sulla liquidità e sulla previsione dei flussi di cassa.
L’aliquota di riferimento per il calcolo degli acconti è generalmente pari al 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente, salvo specifiche disposizioni normative o eccezioni previste per determinate categorie di contribuenti.
La determinazione dell’acconto può avvenire secondo due metodi principali, previsti dalla normativa tributaria:
- Metodo Storico
È il criterio più utilizzato e rappresenta la scelta più prudente. L’acconto viene calcolato sull’imposta netta risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (ad esempio, il Modello Redditi 2025 per il periodo d’imposta 2024).
In pratica, si versa un importo pari al 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente, suddiviso nelle due rate previste dalla legge.
Il principale vantaggio di questo metodo consiste nella certezza di evitare sanzioni per insufficiente versamento, purché il calcolo sia correttamente effettuato sulla base dei dati dichiarati nell’anno precedente. - Metodo Previsionale
Questo metodo consente di determinare l’acconto sulla base di una stima ragionevole dell’imposta che si presume di dover versare per l’anno in corso (ad esempio, il 2025).
È la soluzione più appropriata nei casi in cui si preveda una diminuzione del reddito imponibile, come può accadere in presenza di un calo del fatturato, di spese straordinarie o della cessione di un ramo d’azienda.
Tuttavia, l’utilizzo di questo metodo richiede particolare attenzione e prudenza: qualora l’imposta effettivamente dovuta risultasse superiore a quella stimata e versata, il contribuente sarebbe soggetto al pagamento di sanzioni e interessi sulla differenza.
La normativa prevede comunque una clausola di salvaguardia: non si applicano sanzioni né interessi se l’acconto versato non risulta inferiore all’80% dell’imposta effettivamente dovuta per l’anno di riferimento.
L’obbligo di versamento dell’acconto non sussiste qualora l’imposta netta risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente non superi le soglie minime previste dalla normativa:
- IRPEF / IRAP (persone fisiche e ditte individuali): esonero se l’imposta netta non supera € 51,65;
- IRES (società di capitali): esonero se l’imposta netta non supera € 20,66.
Se l’acconto complessivo dovuto supera tali soglie, ma non ecceda € 257,52, l’importo deve essere versato in un’unica soluzione, entro il termine previsto per la seconda rata (generalmente 30 novembre)
Il versamento degli acconti d’imposta è, in via ordinaria, suddiviso in due rate. Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, le scadenze standard sono:
- Prima rata (o unica soluzione): entro il 30 giugno 2025, con possibilità di versamento entro il 30 luglio 2025 applicando una maggiorazione dello 0,40%.
In questa data si versa anche il saldo dell’imposta relativa all’anno precedente (2024).
La prima rata è generalmente pari al 40% dell’acconto complessivo dovuto. - Seconda rata: entro il 30 novembre 2025 (che slitta al 1° dicembre 2025, in quanto il 30 novembre cade di domenica).
La seconda rata copre il residuo 60% dell’acconto complessivo.
Soggetti obbligati
Per i contribuenti in regime ordinario, la base di calcolo dell’acconto IRPEF è data dall’imposta netta risultante dal Modello Redditi PF 2025, rigo RN34.
Le società di capitali (SRL, SPA e simili) sono tenute al versamento degli acconti relativi a:
- IRES (Imposta sul Reddito delle Società), con aliquota ordinaria del 24%;
- IRAP, con aliquota ordinaria del 3,9%, salvo maggiorazioni o riduzioni regionali.
Le Scritture Contabili: Rilevazione dell’Acconto come Credito
La registrazione degli acconti in contabilità ordinaria (Partita Doppia) è fondamentale per non creare squilibri nei conti aziendali e per separare correttamente la competenza (il costo dell’imposta nell’anno) dalla cassa (il pagamento effettivo).
I conti utilizzati per gli acconti (es. Erario c/acconto IRES o “Erario c/acconto IRPEF”) sono conti patrimoniali di natura attiva (Dare) e rappresentano un credito verso l’Erario. Sono somme versate in anticipo che andranno a compensare l’imposta definitiva (il costo di competenza) al momento della chiusura del bilancio.
Utilizziamo l’esempio di una SRL che versa un acconto IRES di € 35.000 in due rate (€ 14.000 e € 21.000) e supponiamo che debba versare anche € 2.200 di acconto IRAP in prima rata e € 3.300 in seconda rata:
- Rilevazione del Pagamento della Prima Rata (Giugno/Luglio 2025)
Al momento del versamento della prima rata del Modello F24:
| Data | Conto | Descrizione | Dare (€) | Avere (€) |
| 30/06/2025 | Erario c/acconto IRES | Credito vs Erario (I Rata IRES) | 14.000 | |
| 30/06/2025 | Erario c/acconto IRAP | Credito vs Erario (I Rata IRAP) | 2.200 | |
| 30/06/2025 | Banca c/c | Uscita di denaro | 16.200 |
- Rilevazione del Pagamento della Seconda Rata (Novembre/Dicembre 2025)
Si segue la stessa logica per il secondo versamento:
| Data | Conto | Descrizione | Dare (€) | Avere (€) |
| 30/11/2025 | Erario c/acconto IRES | Credito vs Erario (II Rata IRES) | 21.000 | |
| 30/11/2025 | Erario c/acconto IRAP | Credito vs Erario (II Rata IRAP) | 3.300 | |
| 30/11/2025 | Banca c/c | Uscita di denaro | 24.300 |
Dopo queste registrazioni, il conto Erario c/acconto IRES risulterà movimentato in Dare per l’importo totale versato di € 40.500.
- Conguaglio e Chiusura a Fine Anno (Dicembre 2025)
Alla fine dell’esercizio, quando si determina l’imposta definitiva di competenza (il costo totale), è necessario stornare (azzerare) gli acconti versati.
Ipotizzando che l’IRES definitiva dovuta per l’esercizio 2025 sia di € 43.500 (Acconti versati: € 40.500):
| Data | Conto | Descrizione | Dare (€) | Avere (€) |
| 31/12/2025 | Imposte sul reddito dell’esercizio | Costo di competenza 2025 | 43.500 | |
| 31/12/2025 | Erario c/acconto IRES | Chiusura conto credito | 40.500 | |
| 31/12/2025 | Erario c/IRES (Saldo 2025) | Debito residuo da versare nel 2026 | 3.000 |
In questo modo, il conto di credito viene azzerato in Avere, il costo totale (€ 43.500) è rilevato a Conto Economico, e viene evidenziato il saldo (debito residuo di € 3.000) che si dovrà versare l’anno successivo.
Novità 2025: IRES Premiale e Impatto del Concordato Preventivo Biennale (CPB)
L’anno 2025 introduce alcune novità fiscali di rilievo, che rendono la scelta del metodo previsionale non soltanto un’opzione di gestione della liquidità, ma un vero e proprio strumento di pianificazione strategica.
IRES Premiale e aliquota ridotta
Tra le innovazioni più significative vi è l’introduzione della cosiddetta IRES Premiale, che consente alle società di capitali che rispettano determinati requisiti — come il reinvestimento degli utili e il mantenimento dei livelli occupazionali — di applicare un’aliquota IRES ridotta dal 24% al 20% sulla quota di reddito effettivamente reinvestita.
In tali casi, se una società prevede di beneficiare dell’aliquota ridotta nel 2025, l’imposta complessiva dovuta risulterà inferiore rispetto al 24% standard.
Pertanto, l’utilizzo del metodo storico, basato sull’imposta 2024 (calcolata al 24%), comporterebbe:
- un versamento eccessivo di acconti;
- un conseguente immobilizzo di liquidità;
- e la formazione di un credito d’imposta recuperabile solo nell’anno successivo (2026).
Per evitare tale squilibrio, l’unico approccio realmente efficace è l’utilizzo del metodo previsionale, stimando l’acconto 2025 già tenendo conto della tassazione ridotta al 20% sulla quota di reddito reinvestita.
Il Concordato Preventivo Biennale (CPB)
Il Concordato Preventivo Biennale (CPB), introdotto dal D. Lgs. n. 13/2024, rappresenta una novità strutturale nel sistema tributario italiano.
Consente alle PMI e ai lavoratori autonomi soggetti ad ISA di concordare preventivamente con l’Agenzia delle Entrate il reddito imponibile (o valore della produzione netta) per il biennio 2025–2026.
Tale adesione incide in modo significativo sul calcolo degli acconti d’imposta 2025, con effetti diversi a seconda del metodo adottato:
- CPB e Metodo Previsionale: Se il contribuente aderente al CPB adotta il metodo previsionale, l’acconto viene calcolato direttamente sul reddito (o VPN) concordato per il 2025, minimizzando così il rischio di errori o di insufficiente versamento.
- CPB e Metodo Storico (con maggiorazione): Qualora, invece, il contribuente scelga di mantenere il metodo storico, ma il reddito concordato per il 2025 risulti superiore rispetto a quello storico 2024, la normativa prevede l’applicazione di una maggiorazione specifica da versare entro la scadenza del secondo acconto:
– IRPEF / IRES: maggiorazione del 10% sulla differenza positiva tra reddito concordato 2025 e reddito storico 2024;
– IRAP: maggiorazione del 3% sulla differenza positiva tra valore della produzione netta (VPN) concordato 2025 e quello storico 2024.
Questa maggiorazione legata al metodo storico costituisce un chiaro incentivo all’adozione del metodo previsionale, che risulta più aderente alla reale base imponibile concordata e consente di evitare versamenti aggiuntivi.
In conclusione, il 2025 segna un passaggio importante verso una maggiore interazione tra fiscalità e pianificazione aziendale. Le novità introdotte dall’IRES PREMIALE e dal Concordato Preventivo Biennale (CPB) rendono la gestione degli acconti un momento strategico, non più meramente operativo.
M.O.