Recap sul Contratto di Factoring: caratteristiche, tipologie, scritture e conti d’ordine

Negli ultimi tempi si ricorre sempre più frequentemente al contratto di Factoring, in quanto è uno strumento in mano alle PMI (piccole-medie imprese) per soddisfare i loro bisogni di credito e liquidità, generati dalla sempre maggiore difficoltà di riscossione dei pagamenti dai propri debitori.

Il factoring prevede che un’impresa A ceda ad una società di factoring (definita factor) i crediti che questa vanta verso la propria clientela, siano essi derivanti dalla vendita di beni che dalla prestazione di servizi.
Si verifica, perciò, che la parte detta factor, acquisisca per un determinato periodo e a titolo oneroso, i crediti non ancora esigibili che l’imprenditore (generalmente di imprese venditrici di beni) vanta nei confronti della propria clientela.
Questo recente modello contrattuale viene utilizzato dagli operatori economici per permettere finanziamento alle imprese, la sua vera peculiarità sta nella particolarità dell’acquisto da parte del factor: i crediti oggetto del contratto solitamente non sono ancora tutti esigibili dalle imprese verso la propria clientela. Tale acquisto si basa sull’accordo per cui l’imprenditore creditore si obbliga a cedere al factor tutti suoi crediti, presenti e futuri, derivati o derivanti dall’esercizio dell’impresa. A sua volta, il factor cessionario acquista i crediti solitamente pro soluto, cioè il cedente non sarà più responsabile delle future inadempienze, salvo patto contrario.

Il factoring viene qualificato come contratto atipico, in quanto non espressamente disciplinato dal Codice Civile. Il punto rilevante del contratto è la gestione della totalità dei crediti di un’impresa, attuata mediante la loro cessione. Unitamente a questa, di solito, si attuano un’operazione di finanziamento all’impresa, funzionale e caratterizzante per questa tipologia di negozio giuridico, ed anche un’operazione di assicurazione, nei casi in cui il factor si assuma il rischio dell’insolvenza del debitore.
Circa l’inquadramento giuridico del contratto di factoring, vanno ricordate decisioni della giurisprudenza le quali, in opposizione con l’orientamento prevalente, sottolineano le funzioni diverse che di situazione in situazione il contratto può assumere, tanto che la sua disciplina deve essere ricercata nella fattispecie negoziale più simile al caso specifico che si è venuto a creare. A volte, nonostante si sottolinei come la prestazione prevalente del contratto sia la cessione dei crediti d’impresa, la correlativa obbligazione in capo al factor riguardante la gestione, l’amministrazione e la riscossione degli stessi crediti, porta ad attribuire al factoring la natura di mandato.
Questa interpretazione si basa sulla considerazione che la prestazione presente in ogni caso di factoring sarebbe quella della gestione dei crediti ceduti, mentre le altre prestazioni del factor (come la corresponsione di anticipi e l’assunzione del rischio dell’insolvenza del debitore ceduto) sarebbero meramente accessorie ed eventuali. Ne consegue che il factoring dovrebbe essere qualificato come un mandato alla gestione dei crediti ceduti, a cui vengono collegati un negozio di finanziamento (mutuo) e un negozio di garanzia (fideiussione). Le cessioni di credito operate nell’ambito di un contratto di factoring, poiché prive di propria autonomia, avrebbero pertanto la medesima causa di un semplice contratto di mandato.
Questo modo di intendere la disciplina è, però, soggetto a critiche: nella prassi del factoring, il momento con rilevanza centrale è quello finanziario, nonostante si sia anche in presenza di prestazioni dirette alla gestione dei crediti da parte del factor. La qualificazione del contratto, perciò, non può fondarsi solo su quest’ultimo elemento. La Corte di Cassazione, quindi, ha ribadito che il factor non è il mandatario del cedente (Cassazione Civile, sez. I, 02/10/2015 n. 19716). In particolare, la Suprema Corte afferma che il contratto di factoring, qualora comporti una cessione di crediti a titolo oneroso in favore del factor, attribuisce a quest’ultimo la titolarità dei crediti medesimi e la legittima riscossione in nome e per conto proprio, non in qualità di semplice mandatario del cedente. In questo modo si rende il pagamento eseguito dal debitore ceduto come l’adempimento di un debito, non del cedente verso il factor, ma proprio del debitore ceduto verso quest’ultimo. Dunque, seppur eseguito dopo il fallimento del cedente, non comporta alcuna sottrazione di risorse alla massa e non è sanzionato con l’inefficacia prevista dall’art. 44 della Legge Fallimentare.
La prestazione principale richiesta al factor è e rimane sempre la cessione dei crediti, anche se il contratto di factoring presenta un più ampio contenuto.
Inoltre la Suprema Corte (Cass. Civ., sez. I, 02/12/2016 n. 24657) ha chiarito che, nel contratto atipico di factoring, la cessione dei crediti che lo caratterizza non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto, in quanto avviene senza o addirittura contro la sua volontà. Ne consegue che il debitore ceduto può presentare al factor cessionario eventuali problematiche o diatribe circa l’esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito trasferito, ed anche eccezioni riguardanti l’esatto adempimento del negozio. Per quanto riguarda, invece, le eccezioni che investono fatti estintivi o modificativi del credito ceduto, sono opponibili al factor cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto, ma non per quelle successive. Una volta acquisita la notizia della cessione, infatti, il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario.
Riportiamo l’esempio di un caso particolare in cui la Suprema Corte di Cassazione si è espressa ritenendo inopponibile alla Banca cessionaria l’eccezione di inesigibilità del credito ceduto, sollevata da una Diocesi e riguardante un fatto estintivo dello stesso successivo all’accettazione della cessione, consistente nella determinazione del Comune (in questo caso Ente finanziatore dei lavori di restauro di una Chiesa della Diocesi) di detrarre dalla somma riconosciuta a quest’ultima gli importi dovuti per oneri previdenziali in favore dei lavoratori.
Lo stesso debitore ceduto può presentare in compensazione al cessionario un proprio credito nei confronti del cedente, sorto in epoca successiva alla notifica dell’atto di cessione, considerato che, nella cessione di crediti futuri, l’effetto traslativo si verifica nel momento in cui questi vengono ad esistenza e non invece anteriormente, all’epoca di stipulazione del contratto (Cass. Civ., sez. III, 03/08/2017, n. 19341).
Infine, dal punto di vista della legittimazione processuale, la Cassazione precisa che, nell’ipotesi in cui il credito oggetto di cessione derivi dalla compravendita di un bene mobile, alla domanda di riduzione del prezzo per l’esistenza di vizi della cosa venduta, il soggetto passivo diventi la società venditrice e non il factor. Quest’ultimo, infatti, non è cessionario del contratto di compravendita, ma “responsabile” soltanto del credito relativo al corrispettivo. Inoltre, il compratore (debitore ceduto) potrebbe solo opporre al factor, ove fosse da questi convenuto in giudizio per il pagamento del debito, le eccezioni opponibili al cedente, ma non già agire direttamente contro il factor con azioni volte alla risoluzione o alla modifica di un contratto, al quale costui è rimasto estraneo (Cass. Civ., sez. III, 13/02/2015, n. 2869).

Possiamo trovare diverse tipologie di factoring:
factoring senza rivalsa, in cui, al momento dell’incasso o quando pattuito, il factor corrisponde al cedente il prezzo pattuito, diminuito degli anticipi e dei cosiddetti interessi, nonché della commissione. L’eventuale anticipo costituisce un pagamento parziale anticipato del prezzo.

factoring con rivalsa, in cui nel caso di incasso resta tutto come in quello senza rivalsa, mentre nel caso di mancato incasso, la rivalsa avviene nella quantità della cifra percepita dal cedente.


Si dice pro soluto quando la società di factoring acquista i crediti senza diritto di rivalsa, in caso di inadempimento del venditore. In pratica la società di factoring si accolla il rischio che il debitore non paghi.

Il factor svolge una funzione di gestione in quanto amministra i crediti curandone la riscossione, ricorrendo anche all’esecuzione forzata. Svolge, inoltre, una funzione di finanziamento in quanto anticipa all’impresa l’importo dei crediti acquistati, finanziando l’impresa stessa attraverso un’atipica operazione di sconto. Svolge, infine, una funzione di assicurazione, in quanto di regola il factor acquista il credito pro soluto assumendo il rischio dell’insolvenza del debitore. In cambio l’imprenditore versa al factor un aggio, semplificando al massimo la sua contabilità interna.

La regolamentazione del factoring deve essere inquadrata, in base alle categorie dei soggetti abilitati a porre in essere l’attività di acquisto di crediti in oggetto, come disposto dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (Testo Unico delle Leggi in materia Bancaria e Creditizia), in particolare dal Titolo V, che disciplina i soggetti operanti nel settore finanziario.
La disciplina contenuta nel suddetto Titolo riguarda alcune categorie di soggetti, diversi dalle banche, operanti nel settore finanziario. Le norme del Titolo V (artt. 106 e seguenti) sanciscono, tra l’altro, l’esclusività dell’esercizio dell’attività finanziaria svolta nei confronti del pubblico, rispetto all’attività di carattere non finanziario.
Sotto il profilo oggettivo, l’operazione di factoring, generalmente, ha per oggetto la cessione di crediti esistenti e, soprattutto, di crediti che sorgeranno nel periodo di durata del contratto. La cessione può essere conclusa con un unico atto dispositivo, in base al quale vengono trasferiti al factor i crediti già esistenti, mentre i crediti futuri si trasferiranno automaticamente al factor cessionario, man mano che verranno ad esistenza. La cessione dei crediti futuri deve essere disciplinata anche dai principi generali in tema di contratto, in base ai quali l’oggetto della cessione deve essere determinato o determinabile. Per quanto riguarda la cessione in massa dei crediti futuri, la nuova disciplina introdotta dalla legge 52/1991 (art. 3) prevede la possibilità di cedere crediti che sorgeranno da contratti da stipularsi, in un periodo di tempo non superiore a 24 mesi, a condizione che vengano indicati i debitori ceduti.
Questa stessa legge ha introdotto significative innovazioni rispetto alla disciplina civilistica, in tema di cessione di crediti. In particolare, per quanto concerne il regime di opponibilità della cessione, questa legge ha introdotto un mezzo per rendere la cessione opponibile ai terzi, diverso dalla notifica a ciascun debitore ceduto. Infatti, sulla base dell’art. 5 della legge 52/1991, la cessione è opponibile a condizione che il pagamento del corrispettivo (totale o parziale) sia munito di data certa, nei confronti:

1) degli aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento;

2) del creditore del cedente che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento;

3) del fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento.

L’art. 5 della legge 52/1991 viene così a colmare una lacuna che aveva creato notevoli difficoltà di ordine pratico, in operazioni in cui la cessione avesse a oggetto un rilevante numero di rapporti.

Vediamo quali scritture contabili derivano da questo tipo di operazioni.

In un’operazione attraverso cui un’impresa trasferisce dei crediti commerciali ad una società specializzata che si occupa della loro riscossione e che, in buona parte dei casi, garantisce il buon fine degli stessi, le parti del contratto sono:

  • L’impresa venditrice, con pagamento differito da parte dei clienti.
  • La società di factoring, alla quale sono trasferiti i crediti.

In base all’assunzione del rischio il factoring si distingue in:

  • Pro solvendo, in cui il rischio di insolvenza rimane a carico dell’impresa che ha trasferito il credito.
  • Pro soluto, nel quale la società di factoring si assume il rischio di insolvenza dei crediti ed in questo caso la cessione del credito deve essere notificata al debitore ceduto.

La scelta delle modalità di pagamento può modificare le relative scritture secondo questa suddivisione:

  • Maturity factoring: la società di factoring accredita l’importo all’impresa cedente dopo l’incasso dei crediti.
  • Conventional factoring: la società di factoring anticipa all’impresa cedente l’importo dei crediti ceduti.

Inoltre, l’impresa cedente ha sempre doveri e costi:

DOVERI:

  • Cedere alla società di factoring tutti i crediti.
  • Ottenere dalla società di factoring l’approvazione preventiva per tutte le vendite effettuate con concessione di credito.

COSTI:

  • Commissioni.
  • Interessi, nel caso di anticipo delle somme al cedente.

In base a queste distinzioni e caratteristiche, si verranno a creare situazioni contabili differenti, che richiedono scritture differenti.

FACTORING PRO SOLUTO

Esempio:

Azienda emette fatture per un totale di 150.000 euro.
Le fatture vengono cedute al factor che copre immediatamente l’80% dell’importo, mentre paga il restante 20% al momento dell’incasso del credito.
L’operazione comporta per l’azienda, il pagamento di commissioni pari all’1% dei crediti ceduti e interessi passivi pari a 2.000 euro.

CESSIONE AL FACTOR

La fattura viene quindi ceduta al factor e la scrittura da redigere è la seguente:

DataContoImporto DareImporto Avere
../../..CREDITI V/FACTOR150.000
../../..CREDITI V/CLIENTI150.000

ANTICIPO DELL’IMPORTO DEL CREDITO

Il factor anticipa l’80% dell’importo del credito, ovvero 120.000 euro, al netto di interessi e commissioni:

DataContoImporto DareImporto Avere
../../..COMMISSIONI PASSIVE1.500
../../..INTERESSI PASSIVI2.000
../../..BANCA C/C116.500
../../..CREDITI V/FACTOR120.000

ACCREDITO DELL’IMPORTO RESTANTE ALLA SCADENZA

Alla scadenza del credito, il factor accredita all’impresa l’importo restante, ovvero 30.000 euro (150.000 – 120.000).

DataContoImporto DareImporto Avere
../../..BANCA C/C30.000
../../..CREDITI V/FACTOR30.000

FACTORING PRO SOLVENDO

Il factoring può anche essere stipulato con clausola pro solvendo. Ciò significa che, nel caso in cui il debitore ceduto non dovesse pagare il proprio debito alla scadenza, la società di factoring può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa cedente.

Inoltre, il factoring potrà essere:
maturity factoring, nel caso in cui l’importo dei crediti ceduti viene accreditato dalla società di factoring solamente alla scadenza;
conventional factoring, nel caso in cui l’importo dei crediti ceduti viene anticipato dalla società di factoring.

Le scritture contabili che l’impresa cedente deve redigere nel caso di factoring pro solvendo possono variare a seconda di quando avviene il pagamento, se si tratti, cioè, di un maturity factoring o di un conventional factoring.

Esempio di maturity factoring:

L’impresa Alfa Srl cede ad una società di factoring la totalità dei suoi crediti con clausola pro solvendo e maturity factoring.
Le commissioni addebitate dalla società di factoring ammontano a 1.500 euro.
La società Alfa Srl non cancella dal proprio bilancio i crediti vantati nei confronti della clientela, poiché tali crediti sono trasferiti con clausola pro solvendo e, quindi, senza che vi sia stato un trasferimento dei rischi in capo alla società di factoring.


La società Alfa Srl deve rilevare, al momento della stipula del contratto, il costo dell’operazione rappresentato dalle commissioni pagate.

DataContoImporto DareImporto Avere
../../..COMMISSIONI SU OPERAZIONI DI FACTORING3.000
../../..DEBITI V/SOCIETA’ DI FACTORING3.000


Successivamente procederà a registrare il pagamento di tali commissioni:

DataContoImporto DareImporto Avere
../../..DEBITI V/SOCIETA’ DI FACTORING3.000
../../..BANCA C/C3.000

I crediti ceduti alla società di factoring vengono cancellati dalla contabilità solamente al momento del loro incasso.
In altre parole, l’operazione qui esaminata, comporta la gestione dei crediti da parte della società di factoring che non finanzia in alcun modo l’impresa.

Esempio di conventional factoring:
Si tratta delle scritture contabili che devono essere redatte nelle operazioni di factoring con clausola pro solvendo, qualora la società di factoring anticipi all’impresa cedente l’importo dei crediti ceduti.

Con la clausola pro solvendo, la società di factoring può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa cedente nei casi di mancato pagamento dei crediti ceduti, da parte del debitore.

L’impresa Alfa Srl cede ad una società di factoring la totalità dei suoi crediti con clausola pro solvendo e conventional factoring.
L’importo dei crediti ceduti ammonta a 100.000 euro.
La società di factoring trattiene commissioni per 1.500 euro ed interessi per 5.000 euro. Essa anticipa 70.000 euro e verserà la somma restante al momento dell’incasso.

Contabilmente, la società Alfa Srl dovrà:

  • continuare a mantenere iscritti in bilancio i crediti ceduti alla società di factoring, poiché la cessione è avvenuta con clausola pro solvendo e, di conseguenza, non sono stati trasferiti i rischi relativi a tali crediti;
  • iscrivere nelle passività un debito di natura finanziaria per l’importo anticipato dalla società di factoring;
  • rilevare gli interessi e le commissioni secondo i consueti principi di competenza.

La scrittura da redigere, al momento in cui si riceve l’anticipo, è la seguente:

DataContoImporto DareImporto Avere
../../..BANCA C/C70.000
../../..INTERESSI PASSIVI SU FACTORING5.000
../../..COMMISSIONI SU OPERAZIONI DI FACTORING1.500
../../..DEBITI V/SOCIETA’ DI FACTORING76.500

Se l’incasso dei crediti avviene l’anno successivo, sarà necessario rinviare una parte degli interessi all’esercizio seguente, quando si concluderà l’operazione in base al principio di competenza.

La scrittura da rilevare sarà:

DataContoImporto DareImporto Avere
../../..RISCONTI ATTIVI….
../../..INTERESSI PASSIVI SU FACTORING….

Al momento dell’incasso dei crediti si procederà:

  • alla chiusura dei conti aperti con i crediti verso i clienti;
  • alla chiusura del debito verso la società di factoring;
  • alla rilevazione del versamento del saldo dovuto da parte della società di factoring.

La seguente scrittura ipotizza che non vi fosse, al momento della cessione dei crediti alla società di factoring, un accantonamento a fondo svalutazione crediti relativo ai crediti ceduti. In caso contrario, infatti, si dovrebbe procedere alla sua chiusura oltre che alla chiusura dei crediti ceduti.

DataContoImporto DareImporto Avere
../../..DEBITI V/SOCIETA’ DI FACTORING76.500
../../..BANCA C/C23.500
../../..CREDITI V/CLIENTI100.000

Negli esempi presentati, si è sempre verificato il pagamento del debitore ceduto, ma può capitare che questo non accada. Perciò si analizza anche il caso di mancato pagamento del debitore ceduto.
Con la clausola pro solvendo la società di factoring può esercitare il suo diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa che ha ceduto i crediti, qualora il debitore non paghi alla scadenza.

Contabilmente si procede come in questo esempio:

L’impresa Alfa Srl ha ceduto ad una società di factoring 100.000 euro di crediti.
La società di factoring ha anticipato l’importo di 70.000 euro, trattenendo 5.000 euro a titolo di interessi e 1.500 a titolo di commissioni.
Alla scadenza dei crediti, solamente 68.000 euro risulteranno incassati dalla società di factoring.
Contabilmente la società Alfa Srl si troverà con un debito verso la società di factoring pari a 76.500 euro (70.000 anticipati + 5.000 di interessi + 1.500 di commissioni).

Al verificarsi del mancato incasso di una parte dei crediti si avrà che:

  • la società di factoring non effettuerà il versamento dell’importo residuo pari a 23.500 euro;
  • la società di factoring chiederà, alla Alfa Srl, la restituzione di 8.500 euro (76.500 – 68.000).

Quindi occorre redigere la seguente scrittura:

DataContoImporto DareImporto Avere
../../..DEBITI V/SOCIETA’ DI FACTORING76.500
../../..CREDITI V/CLIENTI68.000
../../..BANCA C/C8.500

SCRITTURE DA EFFETTUARE NEI CONTI D’ORDINE

L’OIC 15 stabilisce che, a seguito della cessione del credito, siano trasferiti sostanzialmente tutti i rischi ad esso inerenti, ma rimangano in capo al cedente taluni rischi minimali, per cui può essere necessario effettuare un apposito accantonamento in un fondo rischi, sempre che ricorrano le condizioni per la sua costituzione.
Se i rischi, a cui l’impresa continua ad essere esposta dopo lo smobilizzo, non sono tradotti in un apposito accantonamento, è opportuno che essi siano messi in evidenza nei conti d’ordine.
In questa ipotesi la scrittura da registrare tra i conti d’ordine è la seguente:

DataContoImporto DareImporto Avere
../../..RISCHI SU FACTORING….
../../..FACTOR C/RISCHI….

F.R.

Posted on 28 Gennaio 2023 in Outsourcing

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