La Liquidazione Periodica IVA (LIPE)

In attuazione del DL. 31 maggio 2010, n. 78, a partire dal 1 Gennaio 2017, è stato introdotto l’obbligo di trasmissione periodica e telematica dei dati relativi alle liquidazioni IVA.
In precedenza l’Agenzia delle Entrate veniva a conoscenza dei dati relativi ai debiti/crediti periodici solo grazie alla ricezione della Dichiarazione IVA, nella quale era necessario inserire tali dati all’interno del quadro H. Il controllo effettivo dei versamenti dovuti poteva svolgersi solo dopo aver appreso i dati risultanti dalle liquidazioni IVA e pertanto, logicamente, solo dopo l’invio della Dichiarazione annuale.

La principale motivazione che ha portato all’introduzione della liquidazione telematica, è stata la possibilità per Agenzia delle Entrate di effettuare più velocemente i controlli sui versamenti dovuti e con tempistiche decisamente più abbreviate e semplificate. Perciò è un beneficio rivolto prima di tutto all’amministrazione fiscale, mentre per il contribuente si trasforma da un unico adempimento da portare a termine in 4 adempimenti annuali, per i quali sono previste sanzioni in caso di tardiva od omessa trasmissione.

Cos’è la Liquidazione Periodica IVA

Detta anche LIPE, è dunque una comunicazione telematica che va inviata trimestralmente all’Agenzia delle Entrate, come riepilogo dei dati delle proprie liquidazioni IVA.

La spedizione telematica è richiesta trimestralmente indipendentemente dal fatto che il contribuente gestisca le proprie liquidazioni con periodicità mensile o trimestrale. L’unica differenza rispetto a questo elemento si nota nella composizione del modello: per i contribuenti mensili la liquidazione periodica sarà composta da 3 moduli, ciascuno dei quali riferito ad ognuno dei mesi del periodo preso in considerazione; per i contribuenti trimestrali, invece, il modulo sarà uno solo.

Il modello LIPE è costituito da 2 parti: il frontespizio e il modulo vero e proprio, denominato quadro VP.

All’interno del frontespizio vengono richiesti alcuni dati identificativi del contribuente a cui si riferisce la LIPE, come i dati relativi all’eventuale rappresentante legale e all’eventuale intermediario incaricato per la trasmissione. Non è prevista l’indicazione dei dati dell’organo di revisione contabile.

Il quadro VP è invece composto dai dati contabili e fiscali. In particolare:

  • Nel campo VP1 vanno inseriti i riferimenti relativi al periodo d’imposta trattato (mese o trimestre).
  • Nei campi VP2 e VP3 vengono riepilogati i dati relativi agli imponibili delle operazioni attive e passive del periodo.
  • Nei campi VP4 e VP5 vanno indicati i totali di IVA a credito e IVA a debito.
  • Il campo VP6 riporta il credito o debito netto del periodo in esame.
  • I campi da VP7 a VP13 sono dedicati ai dati relativi ad eventuali crediti o debiti precedenti da riportare, agli interessi (per i contribuenti trimestrali) ed all’acconto IVA.
  • Infine il campo VP14 restituisce il dato relativo al credito o debito finale del periodo, tale dato deve corrispondere con la liquidazione IVA.

Chi deve presentare la liquidazione periodica IVA?

La liquidazione periodica IVA deve essere trasmessa da tutti i soggetti passivi IVA, in applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (secondo il testo convertito e modificato attualmente in vigore).

Nelle istruzioni pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, vi sono ulteriori indicazioni: la comunicazione della liquidazione periodica dell’IVA va presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Vi sono però delle eccezioni, in quanto sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della Dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle Liquidazioni Periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero.

Anche nel caso in cui vi sia assenza, per il trimestre, di dati relativi da indicare nel quadro VP, non è previsto l’obbligo di invio (ad esempio il caso di contribuenti che nel periodo non abbiano effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). Ma resta l’obbligo nel caso in cui sia necessario dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Perciò il contribuente è esonerato dalla presentazione della LIPE, nel caso in cui non vi siano altri dati da indicare e non emergano crediti da riportare dal trimestre precedente.

Tra le istruzioni, è anche previsto che venga presentata una sola comunicazione riepilogativa, per quei soggetti che, svolgendo più attività, presentano una determinazione separata dell’imposta.

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle Liquidazioni Periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione viene ridotta della metà, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (come previsto dall’art. 11, comma 2-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).

Le regole principali legate alla LIPE, comprensive di particolarità ed eccezioni, si possono quindi riassumere in questi punti:

  1. Qualora il risultato della Liquidazione IVA fosse a credito oppure a debito, nulla cambierebbe in termini di obbligo o di esenzione della trasmissione della LIPE. In qualsiasi situazione vi siano dei dati inclusi nei registri, cioè dati della Liquidazione IVA, deve essere fatta la trasmissione periodica telematica.
  2. L’esonero assoluto spetta ai soggetti che, secondo le regole del proprio particolare regime fiscale, non sono tenuti alla compilazione della Dichiarazione annuale IVA (ad esempio, i nuovi minimi o i produttori agricoli).
  3. L’esonero relativo spetta nei periodi d’imposta durante i quali non sono state registrate operazioni fiscalmente rilevanti (escluso però il caso in cui vi sia un credito del periodo o derivante dall’anno precedente).
  1. Per i soggetti che gestiscono la propria contabilità fiscale attraverso la separazione delle attività, è comunque previsto l’invio di una singola comunicazione LIPE per ogni trimestre, all’interno della quale saranno riportati i dati di tutte le attività.
  2. Le sanzioni applicate in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati, sono già definite e dichiarate.

Quando scadono le Liquidazioni Periodiche?

Le Liquidazioni Periodiche IVA vanno trasmesse trimestralmente all’Agenzia delle entrate. In particolare, la scadenza da rispettare è la fine del secondo mese successivo rispetto al termine del trimestre.

Il calendario di riferimento è il seguente:

  • 1° trimestre (gennaio, febbraio, marzo): da trasmettere entro la fine di maggio.
  • 2° trimestre (aprile, maggio, giugno): da trasmettere entro metà settembre (in ambito fiscale il mese di agosto è considerato non idoneo per le scadenze di adempimenti, infatti anche il versamento dell’eventuale debito per il 2° trimestre scade il 20 agosto anziché il classico “16 del mese”).
  • 3° trimestre (luglio, agosto, settembre): da trasmettere entro la fine di novembre.
  • 4° trimestre (ottobre, novembre, dicembre): da trasmettere entro la fine di febbraio. Per questo trimestre, a partire dal 2020, è stata introdotta una semplificazione legata alla scadenza dell’invio telematico. È, infatti, attualmente previsto che i contribuenti possano optare per la presentazione della Dichiarazione annuale IVA entro la fine del mese di febbraio di ogni anno e in tal caso sono esonerati dalla trasmissione separata della Liquidazione Periodica IVA, che avrebbe la medesima scadenza. In caso di esercizio di tale opzione, all’interno della Dichiarazione IVA si deve procedere con la compilazione del quadro VP appositamente inserito per riepilogare i dati fiscali del 4° trimestre. In altre parole, si tratta di uno “sconto” sugli adempimenti telematici.

Questa semplificazione non ha comunque portato ad una variazione della scadenza ordinaria per l’invio della Dichiarazione annuale, che, salvo proroghe, resta fissata al 30 aprile.

Chi non dovesse procedere all’elaborazione e spedizione della Dichiarazione annuale IVA entro il 28 febbraio, deve rispettare queste scadenze:

  • Entro fine febbraio: invio telematico LIPE 4° trimestre.
  • Entro fine aprile: invio telematico Dichiarazione annuale (senza modulo VP aggiuntivo).

Come inviare la LIPE all’Agenzia delle Entrate?

La trasmissione deve avvenire per modalità telematica, usufruendo dei software messi a disposizione da Agenzia delle Entrate o attraverso Entratel Multifile oppure Desktop Telematico.

Per la trasmissione della comunicazione trimestrale Iva, è necessario predisporre un file .xml che contenga:

  • I dati identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione.
  • I dati delle operazioni di Liquidazione IVA effettuate nel trimestre di riferimento.
  • I dati dell’eventuale dichiarante.

Tale file va firmato digitalmente e per la firma si possono utilizzare tre sistemi alternativi:

  • un certificato di firma qualificata rilasciato da un’autorità di certificazione riconosciuta;
  • la firma elettronica basata sui certificati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate, disponibile sulle piattaforme Desktop Telematico e Entratel Multifile;
  • la funzione di sigillo disponibile nell’interfaccia web Fatture e Corrispettivi.

 Quando il file è pronto per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate, è necessario:

  • utilizzare la funzione di trasmissione delle Comunicazioni Trimestrali IVA, disponibile in “Fatture e Corrispettivi”
  • utilizzare uno dei canali di interazione con il Sistema di interscambio già accreditati per la fatturazione elettronica
  • accreditare un canale di interazione specifico per la trasmissione delle Comunicazioni IVA e dei dati fattura.

F.R.

Posted on 10 Marzo 2022 in Outsourcing

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